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Denominazione-sede-scopo
Art. 1.
E' costituita un'Associazione denominata: Gruppo Italiano Pseudo-ostruzione
Intestinale G.I.Ps.I.
Art. 2.
La sede dell'Associazione è in Bologna provvisoriamente presso
il Laboratorio Esplorazione Funzionale Gastrointestinale, Medicina
Interna / R. Corinaldesi, Università degli Studi di Bologna,
Policlinico S. Orsola - Malpighi,
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna.
Art. 3.
L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
L'Associazione persegue le seguenti finalità:
- promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza della pseudo-ostruzione
intestinale e di tutte le altre malattie affini caratterizzate
da neuromiopatia del canale digerente e relative anomalie della
motilità, al fine di favorire la diagnosi precoce e la
cura efficace dei pazienti che ne sono colpiti, nonché
l'aggiornamento sulle nuove acquisizioni in materia;
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari,
gli organi di stampa, la radio e la televisione al fine di migliorare
l'assistenza ai pazienti ed alle loro famiglie;
- suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare
adeguati mezzi di assistenza ai pazienti ed alle loro famiglie,
in special modo dove l'organizzazione assistenziale pubblica non
offra ancora interventi e strutture adeguate;
- promuovere iniziative ricreative e culturali, corsi, pubblicazioni,
conferenze ed altre manifestazioni che permettano l'educazione
dei pazienti, l'aggiornamento dei medici, l'informazione degli
organi di governo;
- promuovere e facilitare l'approvvigionamento per conto dei
propri associati di prodotti farmaceutici di documentata efficacia
e di difficile reperibilità sul mercato o di costo elevato.
Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 4.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dall'Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate
dal Consigli Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione
in armonia con le finalità statutarie.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario
dal Consiglio Direttivo;
esso attiva le delibere di accettazione e compie i relativi
atti giuridici.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali stabilite annualmente dall'Assemblea;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
sociale.
Art. 5.
Il bilancio dell'Associazione è annuale e si chiude il 31
dicembre.
I bilanci consuntivo e preventivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo
e depositati presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni
prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.
Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli aderenti.
I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati dall'Assemblea
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Soci
Art. 6.
Gli appartenenti all'Associazione si dividono in soci fondatori,
ordinari, sostenitori ed onorari.
Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche
italiane o straniere ovunque residenti che condividono le finalità
dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.
L'ammissione a socio ordinario e sostenitore viene deliberata,
previa presentazione di domanda scritta e pagamento della quota
stabilita dall'Assemblea del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio onorario è concessa su decisione
del Consiglio Direttivo a tutte le persone che, in qualsiasi modo,
dimostrino il loro interesse per i fini dell'Associazione.
I soci fondatori ed i soci onorari non sono tenuti al pagamento
delle quote associative.
I soci che non presenteranno per iscritto le loro dimissioni entro
il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per
l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa
annuale.
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità;
queste ultime due cause di perdita della qualifica di socio saranno
rispettivamente dichiarate la prima dal Consiglio Direttivo e
la seconda sancita dall'Assemblea dei soci.
I soci sono tenuti, secondo le loro attitudini professionali,
a collaborare con partecipazione attiva e gratuita per il conseguimento
delle finalità dell'Associazione.
Amministrazione
Art. 7.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea degli aderenti
tra i propri componenti a tempo indeterminato;
in caso di defezione per qualunque causa, del numero dei Consiglieri,
esso sarà integrato dal Consiglio che ne chiederà
la convalida alla prima Assemblea.
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Segretario,
il Tesoriere.
La carica di Presidente Onorario dell'Associazione potrà
inoltre essere conferita da parte dell'Assemblea a persone che
si siano particolarmente distinte nell'ambito della professione
medica od abbiano in qualche modo operato in maniera determinante
nell'ambito dell'Associazione o a favore della sua costituzione.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 8.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione da recapitarsi
a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima con avviso scritto
contenente l'ordine del giorno, tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due)
dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare
il bilancio consuntivo ed il preventivo.
Per la validità delle delibere del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza,
dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduta
dal più anziano dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto, in apposito libro,
il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Art. 9.
Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna.
Art. 10.
Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio,
cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio.
Nei casi di urgente necessità esercita i poteri del Consiglio
salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Assemblea
Art. 11.
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno
una volta all'anno mediante comunicazione scritta a ciascun associato
oppure mediante affissione presso la sede dell'associazione dall'avviso
di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 (quindici)
giorni prima della data prevista per l'adunanza.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sua sede
purchè però nella circoscrizione territoriale del
comune di Bologna.
Art. 12.
L'Assemblea delibera:
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sugli indirizzi e direttive dell'associazione;
- sulla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- su quanto per legge e statuto è di competenza dell'Assemblea.
Art.13.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in
regola con la quota annuale di associazione;
gli associati possono farsi rappresentare da altri associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
e in sua assenza dal Vicepresidente;
in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il suo Presidente, il
Segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori.
Il Presidente dell'Assemblea:
a) constata il diritto all'intervento e la validità
di costituzione dell'Assemblea;
b) firma, unitamente al Segretario, il verbale contenente
la volontà degli associati.
L'Assemblea delibera in prima convocazione, a maggioranza di
voti, con la presenza di almeno la metà più uno
degli associati;
in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza
di voti qualunque sia il numero dei presenti.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, occorre la presenza
di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre
il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Collegio dei Revisori
Art 14.
La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio
di Revisori composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea degli
associati per la durata di tre anni.
I Revisori:
- accerteranno la regolare tenuta della contabilità;
- redigeranno una relazione sui bilanci annuali;
- accerteranno la consistenza della cassa e l'esistenza dei
valori e titoli di proprietà dell'associazione;
- potranno in qualunque momento ed anche individualmente procedere
ad atti di ispezione e controlli.
Scioglimento
Art. 15.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea
che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori
e delibera sulla devoluzione del suo patrimonio.
Controversie
Art.16.
Tutte le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione
o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri composto
di tre membri da nominarsi dall'Assemblea ed in carica fino a revoca.
I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità.
Il loro giudizio è inappellabile.
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