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Lo Statuto

Denominazione-sede-scopo

Art. 1.
E' costituita un'Associazione denominata: Gruppo Italiano Pseudo-ostruzione Intestinale G.I.Ps.I.

Art. 2.
La sede dell'Associazione è in Bologna provvisoriamente presso il Laboratorio Esplorazione Funzionale Gastrointestinale, Medicina Interna / R. Corinaldesi, Università degli Studi di Bologna, Policlinico S. Orsola - Malpighi,
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna.

Art. 3.
L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

  1. promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza della pseudo-ostruzione intestinale e di tutte le altre malattie affini caratterizzate da neuromiopatia del canale digerente e relative anomalie della motilità, al fine di favorire la diagnosi precoce e la cura efficace dei pazienti che ne sono colpiti, nonché l'aggiornamento sulle nuove acquisizioni in materia;
  2. sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari, gli organi di stampa, la radio e la televisione al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti ed alle loro famiglie;
  3. suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai pazienti ed alle loro famiglie, in special modo dove l'organizzazione assistenziale pubblica non offra ancora interventi e strutture adeguate;
  4. promuovere iniziative ricreative e culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze ed altre manifestazioni che permettano l'educazione dei pazienti, l'aggiornamento dei medici, l'informazione degli organi di governo;
  5. promuovere e facilitare l'approvvigionamento per conto dei propri associati di prodotti farmaceutici di documentata efficacia e di difficile reperibilità sul mercato o di costo elevato.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dall'Associazione;

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consigli Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo;
esso attiva le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali stabilite annualmente dall'Assemblea;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5.
Il bilancio dell'Associazione è annuale e si chiude il 31 dicembre.
I bilanci consuntivo e preventivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.
Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli aderenti. I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Soci

Art. 6.
Gli appartenenti all'Associazione si dividono in soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.

Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche italiane o straniere ovunque residenti che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.
L'ammissione a socio ordinario e sostenitore viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta e pagamento della quota stabilita dall'Assemblea del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio onorario è concessa su decisione del Consiglio Direttivo a tutte le persone che, in qualsiasi modo, dimostrino il loro interesse per i fini dell'Associazione.
I soci fondatori ed i soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote associative.
I soci che non presenteranno per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa annuale.
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità;
queste ultime due cause di perdita della qualifica di socio saranno rispettivamente dichiarate la prima dal Consiglio Direttivo e la seconda sancita dall'Assemblea dei soci.
I soci sono tenuti, secondo le loro attitudini professionali, a collaborare con partecipazione attiva e gratuita per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Amministrazione

Art. 7.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea degli aderenti tra i propri componenti a tempo indeterminato;
in caso di defezione per qualunque causa, del numero dei Consiglieri, esso sarà integrato dal Consiglio che ne chiederà la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
La carica di Presidente Onorario dell'Associazione potrà inoltre essere conferita da parte dell'Assemblea a persone che si siano particolarmente distinte nell'ambito della professione medica od abbiano in qualche modo operato in maniera determinante nell'ambito dell'Associazione o a favore della sua costituzione. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 8.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare il bilancio consuntivo ed il preventivo.

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduta dal più anziano dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto, in apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9.
Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna.

Art. 10.
Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio.
Nei casi di urgente necessità esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblea

Art. 11.
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta a ciascun associato oppure mediante affissione presso la sede dell'associazione dall'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'adunanza.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sua sede purchè però nella circoscrizione territoriale del comune di Bologna.

Art. 12.
L'Assemblea delibera:

  • sul bilancio consuntivo e preventivo;
  • sugli indirizzi e direttive dell'associazione;
  • sulla nomina del Consiglio di Amministrazione;
  • sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
  • su quanto per legge e statuto è di competenza dell'Assemblea.

Art.13.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con la quota annuale di associazione;
gli associati possono farsi rappresentare da altri associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e in sua assenza dal Vicepresidente;
in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il suo Presidente, il Segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea:

a) constata il diritto all'intervento e la validità di costituzione dell'Assemblea;

b) firma, unitamente al Segretario, il verbale contenente la volontà degli associati.

L'Assemblea delibera in prima convocazione, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati;
in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei presenti.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Collegio dei Revisori

Art 14.
La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

I Revisori:

  • accerteranno la regolare tenuta della contabilità;
  • redigeranno una relazione sui bilanci annuali;
  • accerteranno la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'associazione;
  • potranno in qualunque momento ed anche individualmente procedere ad atti di ispezione e controlli.


Scioglimento

Art. 15.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del suo patrimonio.

Controversie

Art.16.
Tutte le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri composto di tre membri da nominarsi dall'Assemblea ed in carica fino a revoca.

I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità.
Il loro giudizio è inappellabile.